Statuto dell’Associazione

Statuto dell’Associazione

Statuto dell’Associazione

Il MED – Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione – nasce nel 1996 dall’incontro di studiosi, docenti universitari, professionisti, insegnanti della scuola, educatori. Per anni il notiziario InterMed ha ospitato interventi dei maggiori esperti mondiali della Media Education (ME). Oggi le pubblicazioni sono affidate alla rivista di Media Education, un multiprodotto open access ad alta innovazione.
Il MED lavora nel campo della formazione di insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, studenti universitari, operatori di comunità, coinvolgendo professionisti del settore della comunicazione e docenti universitari. Oltre alle proposte formative regionali, organizza ogni anno la tradizionale Summer School di luglio e altri eventi nazionali come la Winter e la Spring School. Il MED è ente accreditato per la formazione del personale docente ai sensi della Direttiva MIUR 170/2016


Statuto del MED – Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione

TITOLO I – Denominazione / Sede

Articolo 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e’ costituita un’associazione, con sede a Roma in via Cavriglia 8, che assume la denominazione “MED – Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione”, in breve “MED”.

TITOLO II – Scopo / Oggetto

Articolo 2 – FINALITA’ – L’Associazione, che si ispira ai valori della persona, del dialogo e della solidarietà, e che privilegia le strategie dell’educazione e della formazione, si propone come scopi: adoperarsi per il collegamento di coloro che sono sensibili al problema dell’educazione dei giovani ai media e degli adulti in quanto fruitori dei media ed educatori dei minori; e di coloro che si impegnano per una nuova qualità della comunicazione, rispettosa della dignità della persona e aperta alla solidarietà. In particolare: studiosi e professionisti della comunicazione e dell’educazione; facoltà e istituti universitari, centri di formazione e di ricerca attivi in questo campo; il personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; emittenti radiotelevisive e altri centri di produzione audiovisiva ed editoriale; associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali; forme associative del terzo settore; genitori ed educatori di gruppi giovanili; promuovere la formazione e l’aggiornamento dei media educators e degli animatori della comunicazione e della cultura promuovere lo studio della comunicazione e della ricezione dei media in funzione educativa; la sperimentazione di curricoli di media education nelle scuole; la progettazione e la verifica di metodi di educazione ai media nelle famiglie e nelle comunità; favorire momenti di confronto e di ricerca per la promozione nel territorio di una informazione corretta e democratica, in grado di attivare negli utenti una competente coscienza critica di fronte alla complessità del contesto socio-culturale attuale di cui i mezzi di comunicazione di massa sono espressione; promuovere un’attenzione critica verso le strutture sociali dei media, e i condizionamenti economici e politici dalla comunicazione di massa, intervenendo nella sfera pubblica con iniziative opportune come dibattiti, convegni, attività editoriali, interventi sulla stampa; proporsi come laboratorio di idee e di formazione degli operatori dell’educazione e della comunicazione (formatori, insegnanti, educatori dei giovani, professionisti della comunicazione.

Articolo 3 – L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali e ricreativi per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Le cariche sociali ed ogni attività svolta dai soci per l’Associazione non sono retribuite, fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute e quantificate nei limiti di quanto disposto dal Regolamento Interno. Altra cosa è l’eventuale prestazione professionale dei soci sotto qualsiasi forma, prestata all’Associazione stessa che avrà comunque sempre contenuto sinallagmatico.

Articolo 4 – OPERATIVITA’ – L’Associazione opera, direttamente o in collaborazione con altri, attraverso attività di studio e di ricerca, di formazione e di sensibilizzazione, di laboratorio, di documentazione e di produzione, e di ogni altra attività che possa riuscire utile per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 3. La propositività culturale ed educativa, la valorizzazione delle risorse nel territorio e I’incontro tra le persone, sono elementi che caratterizzano I’operatività dell’Associazione.

Articolo 5 – ARTICOLAZIONI TERRITORIALI – L’Associazione può creare in città diverse da Roma articolazioni territoriali con area di attività cittadina, provinciale o regionale, determinandone con regolamento approvato dal Consiglio direttivo, l’organizzazione, il coordinatore, le attribuzioni e i confini territoriali.

TITOLO III – Soci

Articolo 6 – Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. L’Associazione comprende le seguenti categorie di soci: A) soci fondatori e garanti dell’associazione; B) soci ordinari, che possono essere persone fisiche e persone giuridiche (come i dipartimenti universitari, le aziende della comunicazione, altre associazioni di carattere educativo); C) soci sostenitori; D) soci onorari.

Articolo 7 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci dell’associazione dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

Articolo 8 – La qualifica di socio dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, e proponendo eventuali modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. I soci sono tenuti: all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento del contributo associativo.

Articolo 9 – I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 10 – SOCI FONDATORI E GARANTI – Sono soci fondatori le persone che hanno firmato l’atto pubblico di costituzione dell’Associazione. I soci garanti sono cooptati dai soci fondatori e iscritti da questi in un apposito elenco. I soci fondatori hanno la facoltà di: A- deliberare sulla nomina e sostituzione di un socio garante venuto a mancare per qualsiasi motivo; B – eleggere, tra i soci garanti, per un triennio, 1 o 2 membri del Consiglio direttivo (cfr. art. 23).

Articolo 11 – SOCI ORDINARI, SOSTENITORl, ONORARI – Sono soci ordinari e soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche accettate a far parte dell’Associazione con tale rispettiva qualifica in base a delibera scritta del Consiglio direttivo, che è insindacabile sia per il merito che per la procedura. La domanda scritta di ammissione deve specificare la qualifica di socio che viene richiesta. Sono soci onorari le persone e le istituzioni, di particolari benemerenze culturali e sociali, proposte come tali dal Consiglio direttivo.

TITOLO IV – Recesso / Esclusione

Articolo 13 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: A) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; B) che si renda moroso del versamento del contributo annuale; C) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione, violando le finalità educative ed etiche dichiarate nello Statuto dell’Associazione. D) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Articolo 14 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera B) dell’Articolo 13, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

TITOLO V – Risorse economiche / Fondo Comune

Articolo 15 – L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: A) quote e contributi degli associati; B) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni a scopo educativo e culturale; C) eredità, donazioni e legati; D) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; E) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; F) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; G) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; H) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione derivanti dalle attività di cui all’art. 4. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 16 – ESERCIZIO SOCIALE – L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI – Organi dell’Associazione

Articolo 17 – Sono organi dell’Associazione: A) l’Assemblea rappresentativa dei soci; B) il Consiglio direttivo (all’interno del quale viene eletto il Presidente); C) il Presidente dell’Associazione. D) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Articolo 19 – L’assemblea ordinaria: A) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo; B) approva la relazione annuale del Consiglio direttivo sull’attività svolta e il piano d’azione per l’anno o gli anni seguenti;

  1. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. D) propone al Consiglio eventuali modifiche dello Statuto.

Articolo 20 – Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e gli esercenti la patria potestà degli eventuali soci minorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 21 – L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 22 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.

Articolo 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo è formato da SEI membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fanno parte del Consiglio Direttivo, come membri di diritto, due soci appartenenti alla categoria dei soci Fondatori ai quali è fatto obbligo comunicare per tempo i nominativi da inserire nella compagine del direttivo. I soci fondatori hanno la facoltà di nominare, al loro posto, uno o due soci garanti (cfr. art. 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di Consiglio Direttivo a numero pari il voto del Presidente, in caso di pareggio, vale doppio. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: A – eleggere le cariche sociali tra cui il Presidente, il vice Presidente, il tesoriere ed il segretario; B – essere responsabile della linea e degli indirizzi politico-culturali dell’Associazione e presentare al riguardo eventuali proposte all’Assemblea rappresentativa dei soci; C – curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; D – redigere il rendiconto economico e finanziario ed eventualmente previsionale; E – predisporre e approvare i regolamenti interni; F – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; G – decidere le quote associative; H – deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati; I – deliberare circa l’esclusione degli associati; J – nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; K – compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione; L – affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 24 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 25 – PRESIDENTE – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall’Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 27 – Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII – Scioglimento

Articolo 28 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività Culturali, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norme finali Articolo 29 – Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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